Art. 7

In vigore dal 2 lug 2008
Il 75 % del conferimento di capitali per 8,72 miliardi di GRD (25,6 milioni di EUR) effettuata da ETVA in HSY nel 1996 e nel 1997 (questa misura è denominata misura E9 nel preambolo della presente decisione) rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. Il restante 25 % costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è compatibile con il mercato comune.
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