Art. 5
Rappresentanza
In vigore dal 30 giu 2008
Rappresentanza
1. Per garantire una partecipazione equilibrata delle parti in causa rispetto a ciascun gruppo di prodotti oggetto di discussioni, il presidente può invitare le parti interessate che non figurano tra i membri del forum a discutere punti specifici dell’ordine del giorno nel corso di determinate riunioni.
2. Ciascun membro del forum designa una persona che lo rappresenta alle riunioni e ne informa il presidente. Previa autorizzazione del presidente, i rappresentanti designati possono farsi accompagnare da esperti, a spese del membro interessato. I membri devono informare preventivamente il presidente, almeno due settimane prima della data prevista per la riunione, in merito agli esperti che desiderano affiancare ai propri rappresentanti. Se entro una settimana prima della data prevista per la riunione il presidente non formula obiezioni alla partecipazione di un esperto, l’autorizzazione si considera concessa.
3. Un membro può rappresentare altri membri. Prima della riunione, il membro rappresentante deve presentare al presidente un documento scritto attestante il consenso dei membri che vengono rappresentati.
4. I membri garantiscono che le parti in causa da essi rappresentate siano debitamente informate in merito ai lavori del forum.
5. I membri garantiscono una consultazione adeguata delle parti in causa che rappresentano e adottano pareri rappresentativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:591:oj#art-5