Art. 6

Sottogruppi

In vigore dal 30 giu 2008
Sottogruppi Il presidente può costituire dei sottogruppi per l’esame di specifiche questioni. I sottogruppi sono presieduti da un rappresentante della Commissione. I sottogruppi sono incaricati di presentare una relazione al forum e, a tal fine, possono nominare un relatore.
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Sottogruppi (Art. 6 Decisione (UE) 2008/591) — Testo vigente | Portale Normativo