Art. 8

Disposizioni finali

In vigore dal 23 giu 2008
Disposizioni finali Il segretariato generale del Consiglio redige e tiene aggiornato l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri abilitate a richiedere e ad autorizzare l’assistenza di cui all’. Il segretariato generale del Consiglio informa le autorità di cui al paragrafo 1 di qualsiasi modifica apportata all’elenco stabilito ai sensi del presente articolo.
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