Art. 8
Disposizioni finali
In vigore dal 23 giu 2008
Disposizioni finali
Il segretariato generale del Consiglio redige e tiene aggiornato l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri abilitate a richiedere e ad autorizzare l’assistenza di cui all’.
Il segretariato generale del Consiglio informa le autorità di cui al paragrafo 1 di qualsiasi modifica apportata all’elenco stabilito ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:617:oj#art-8