Art. 3

Assistenza a un altro Stato membro

In vigore dal 23 giu 2008
Assistenza a un altro Stato membro 1.   Con una richiesta presentata tramite le autorità competenti, in cui sono esposte la natura dell’assistenza richiesta e le relative esigenze operative, uno Stato membro può chiedere l’assistenza di un’unità speciale d’intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. L’autorità competente dello Stato membro richiesto può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso. 2.   Fatto salvo l’accordo tra gli Stati membri interessati, l’assistenza può consistere nella fornitura di attrezzature e/o competenze specifiche allo Stato membro richiedente e/o nella condotta di operazioni sul suo territorio, utilizzando se necessario le armi. 3.   Nel caso di azioni sul territorio dello Stato membro richiedente, i funzionari dell’unità speciale d’intervento sono autorizzati ad operare in funzione di supporto sul territorio dello Stato membro richiedente e a prendere tutte le misure necessarie per fornire l’assistenza richiesta nella misura in cui: a) operano sotto la responsabilità, l’autorità e la direzione dello Stato membro richiedente e nel rispetto della sua legislazione; e b) operano nei limiti dei poteri di cui dispongono in virtù della loro legislazione nazionale.
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Assistenza a un altro Stato membro (Art. 3 Decisione (UE) 2008/617) — Testo vigente | Portale Normativo