Art. 3
Assistenza a un altro Stato membro
In vigore dal 23 giu 2008
Assistenza a un altro Stato membro
1. Con una richiesta presentata tramite le autorità competenti, in cui sono esposte la natura dell’assistenza richiesta e le relative esigenze operative, uno Stato membro può chiedere l’assistenza di un’unità speciale d’intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. L’autorità competente dello Stato membro richiesto può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso.
2. Fatto salvo l’accordo tra gli Stati membri interessati, l’assistenza può consistere nella fornitura di attrezzature e/o competenze specifiche allo Stato membro richiedente e/o nella condotta di operazioni sul suo territorio, utilizzando se necessario le armi.
3. Nel caso di azioni sul territorio dello Stato membro richiedente, i funzionari dell’unità speciale d’intervento sono autorizzati ad operare in funzione di supporto sul territorio dello Stato membro richiedente e a prendere tutte le misure necessarie per fornire l’assistenza richiesta nella misura in cui:
a)
operano sotto la responsabilità, l’autorità e la direzione dello Stato membro richiedente e nel rispetto della sua legislazione; e
b)
operano nei limiti dei poteri di cui dispongono in virtù della loro legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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