Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 giu 2008
Oggetto
La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d’intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (di seguito lo «Stato membro richiedente») ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi. Le modalità pratiche e le disposizioni di attuazione che integrano la presente decisione sono convenute direttamente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:617:oj#art-1