Art. 6

Costi

In vigore dal 23 giu 2008
Costi Lo Stato membro richiedente si fa carico dei costi operativi sostenuti dalle unità speciali d’intervento dello Stato membro richiesto in relazione all’applicazione dell’, inclusi i costi di trasporto e di alloggio, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.
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