Art. 7

Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA

In vigore dal 23 giu 2008
Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA Se, nell’ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest’ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se: a) lo Stato membro richiedente comunica lo scopo della richiesta; b) lo Stato membro richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta dell’autorità competente, come richiesto dalla sua legislazione nazionale, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale cellulare verrebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato membro richiedente; e c) le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale cellulare nonché per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato membro richiesto.
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