Art. 6
Punto di contatto nazionale e misure di attuazione
In vigore dal 23 giu 2008
Punto di contatto nazionale e misure di attuazione
1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli . Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.
2. Le misure di attuazione di cui all’ disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte negli .
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