Art. 9
Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici
In vigore dal 23 giu 2008
Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici
1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all’, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.
2. La conferma di una concordanza tra i dati dattiloscopici e i dati indicizzati dello Stato membro che gestisce lo schedario è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sulla base dei dati indicizzati necessari ad una attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.
Storico versioni
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