Art. 4

Frazionamento delle partite

In vigore dal 29 apr 2008
Frazionamento delle partite Qualora una partita sia frazionata, una copia certificata della rapporto analitico di cui all', paragrafi 1 e 5, accompagna ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Se l'operatore del settore dei mangimi o degli alimenti segnala l'intenzione di frazionare la partita, l'autorità competente può anche fornire copie del rapporto analitico al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti.
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Frazionamento delle partite (Art. 4 Decisione (UE) 2008/352) — Testo vigente | Portale Normativo