Art. 4
Frazionamento delle partite
In vigore dal 29 apr 2008
Frazionamento delle partite
Qualora una partita sia frazionata, una copia certificata della rapporto analitico di cui all', paragrafi 1 e 5, accompagna ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Se l'operatore del settore dei mangimi o degli alimenti segnala l'intenzione di frazionare la partita, l'autorità competente può anche fornire copie del rapporto analitico al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti.
Storico versioni
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