Art. 3

Campionamento ed analisi

In vigore dal 29 apr 2008
Campionamento ed analisi 1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate, compresi il campionamento casuale e l'analisi dei prodotti di cui all' con una frequenza del 5 % delle partite di detti prodotti, presentati per la prima immissione in commercio, al fine di verificare che non sia superato il livello di 0,01 mg/kg di PCP. Gli Stati membri, attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, informano la Commissione di tutte le partite in cui il PCP è stato riscontrato ad un livello superiore a 0,01 mg/kg tenendo conto dell'incertezza di misura. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui all'. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio). 2.   Le partite sottoposte al campionamento e alle analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di essere commercializzate.
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Campionamento ed analisi (Art. 3 Decisione (UE) 2008/352) — Testo vigente | Portale Normativo