Art. 7
In vigore dal 24 apr 2008
Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all’Ifremer, La Tremblade, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.
Storico versioni
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