Art. 2

In vigore dal 24 apr 2008
Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 78 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:332:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo