Art. 3

In vigore dal 24 apr 2008
Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VII della direttiva 2005/94/CEE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 414 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.
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Art. 3 Decisione (UE) 2008/332 — Testo vigente | Portale Normativo