Art. 4
In vigore dal 7 apr 2008
Gli Stati membri stabiliscono l’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione irradiata da un sistema MCA funzionante in conformità della parte 3 dell’allegato.
Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se ciò è giustificato da caratteristiche topografiche nazionali e da condizioni d’installazione della rete a terra. Le suddette informazioni, accompagnate dai dovuti documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione delle presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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