Art. 2

In vigore dal 7 apr 2008
Ai fini della presente decisione s’intende per: 1) «servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)», i servizi di comunicazione elettronica, di cui all’, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, forniti da un’impresa per consentire ai passeggeri aerei di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione durante il volo senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri; 2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione; 3) «stazione base ricetrasmittente d’aeromobile (BTS d’aeromobile)», una o più stazioni di comunicazione mobile situate nell’aeromobile funzionanti sulle bande di frequenza e con i sistemi di cui alla tabella 1 dell’allegato; 4) «unità di controllo della rete (NCU)», l’apparecchiatura da collocare nell’aeromobile che garantisce che i segnali trasmessi dai sistemi di comunicazioni elettroniche mobili terrestri di cui alla tabella 2 dell’allegato non siano rilevabili all’interno della cabina aumentando il rumore di fondo nelle bande di ricezione della comunicazione mobile.
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