Art. 3
In vigore dal 7 apr 2008
Quanto prima possibile, e al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione dei servizi MCA le bande di frequenza di cui alla tabella 1 dell’allegato, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, a condizione che tali servizi rispettino le condizioni previste nell’allegato.
Storico versioni
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