Art. 5
Recupero dei costi
In vigore dal 3 apr 2008
Recupero dei costi
Gli Stati membri fanno sì che le spese di attuazione degli siano sostenute dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:289:oj#art-5