Art. 5

Recupero dei costi

In vigore dal 3 apr 2008
Recupero dei costi Gli Stati membri fanno sì che le spese di attuazione degli siano sostenute dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.
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Recupero dei costi (Art. 5 Decisione (UE) 2008/289) — Testo vigente | Portale Normativo