Art. 3

Misure di controllo

In vigore dal 3 apr 2008
Misure di controllo Gli Stati membri adottano provvedimenti adeguati, come campionamenti casuali e analisi basate sul metodo di cui all’, riguardo ai prodotti di cui all’ presentati all’importazione o già sul mercato, per soddisfare i requisiti della presente decisione. Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) attraverso il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati negativi (favorevoli) vanno notificati alla Commissione con frequenza trimestrale.
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