Art. 4

Partite contaminate

In vigore dal 3 apr 2008
Partite contaminate Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti di cui all’ che contengono, sono fatte o sono a base di riso GM «Bt 63» non siano immessi sul mercato.
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Partite contaminate (Art. 4 Decisione (UE) 2008/289) — Testo vigente | Portale Normativo