Art. 6
Struttura e funzionamento
In vigore dal 11 mar 2008
Struttura e funzionamento
1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i membri nominati dalla Commissione. Il mandato del presidente è di cinque anni, rinnovabile una volta.
2. Il presidente convoca il comitato almeno una volta all’anno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso.
3. Per la formulazione di pareri su questioni statistiche di particolare complessità, il comitato può, in accordo con la Commissione, istituire gruppi di lavoro temporanei presieduti da un membro del comitato. La composizione di ciascun gruppo di lavoro si presenta equilibrata sotto il profilo dell’esperienza professionale e della distribuzione geografica degli esperti di cui è costituito. I presidenti di tali gruppi illustrano i risultati dei loro lavori presentando una relazione in una riunione del comitato.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il comitato può commissionare studi e organizzare seminari.
5. I rappresentanti di tutti i servizi della Commissione interessati possono partecipare alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro in qualità di osservatori.
Il presidente può autorizzare altri osservatori a partecipare alle riunioni del comitato.
6. La Commissione provvede ai compiti di segreteria per il comitato e per i gruppi di lavoro.
7. Le spese del comitato sono incluse nelle stime di bilancio della Commissione.
Storico versioni
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