Art. 8

Riservatezza

In vigore dal 11 mar 2008
Riservatezza Fatto salvo l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui hanno avuto accesso in ragione delle procedure del comitato o dei gruppi di lavoro, nel caso in cui la Commissione li informi che dette informazioni sono di carattere riservato per giustificati motivi o che rispondere a richieste di pareri o a questioni sollevate comporterebbe la divulgazione di dette informazioni riservate.
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Riservatezza (Art. 8 Decisione (UE) 2008/234) — Testo vigente | Portale Normativo