Art. 4

Composizione e procedura di nomina

In vigore dal 11 mar 2008
Composizione e procedura di nomina 1.   Il comitato è composto di 24 membri, come segue: a) dodici membri sono nominati dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi agiscono in maniera indipendente. In vista della nomina di tali dodici membri ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nominativo di tre candidati altamente qualificati nel settore statistico. La Commissione si sforza di garantire che la selezione dei dodici membri rappresenti pariteticamente utenti, rispondenti e altri soggetti interessati alle statistiche comunitarie (compresa la comunità scientifica, le parti sociali e la società civile). I dodici membri esercitano le proprie funzioni a titolo personale; b) undici membri sono nominati direttamente dalle istituzioni e dagli organi cui appartengono, come segue: i) un membro rappresentante del Parlamento europeo; ii) un membro rappresentante del Consiglio; iii) un membro rappresentante del Comitato economico e sociale europeo; iv) un membro rappresentante del Comitato delle regioni; v) un membro rappresentante della Banca centrale europea; vi) due membri rappresentanti del comitato del programma statistico; vii) un rappresentante della confederazione delle industrie della Comunità europea (BusinessEurope); viii) un rappresentante della Confederazione europea dei sindacati (CES); ix) un rappresentante dell’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie imprese; x) il garante europeo della protezione dei dati; c) il direttore generale di Eurostat è componente di diritto del comitato consultivo di statistica, ma non dispone di diritto di voto. 2.   L’elenco dei membri del comitato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:234(1):oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo