Art. 36
Protezione dei dati personali
In vigore dal 5 mar 2008
Protezione dei dati personali
1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera h), dell'atto di base, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dei controlli in loco e alle informazioni di cui al capo 4.
2. Le informazioni di cui al capo 4 possono essere inviate unicamente alle persone che, negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie, devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una diffusione più ampia.
Storico versioni
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