Art. 34

Compiti dei beneficiari finali in relazione all'informazione e alla pubblicità

In vigore dal 5 mar 2008
Compiti dei beneficiari finali in relazione all'informazione e alla pubblicità 1.   È compito del beneficiario informare il pubblico, mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4, dell'assistenza ricevuta dal Fondo. 2.   Il beneficiario finale affigge una targa permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri: a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a 100 000 EUR; b) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione. Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Le informazioni di cui all' occupano almeno il 25 % della targa. 3.   Per i progetti sovvenzionati nell'ambito di un programma annuale cofinanziato dal Fondo, il beneficiario finale procura che i partecipanti al progetto siano informati del finanziamento. 4.   Ogni documento riguardante tali progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una dichiarazione indicante che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.
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Compiti dei beneficiari finali in relazione all'informazione e alla pubblicità (Art. 34 Decisione (UE) 2008/458) — Testo vigente | Portale Normativo