Art. 27
Prima notifica — Deroghe
In vigore dal 5 mar 2008
Prima notifica — Deroghe
1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nella relazione intermedia o nella relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali, tutte le irregolarità oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario, sulla base dei modelli di cui agli allegati IV e V.
In tali notifiche sono indicati:
a)
il Fondo, il programma annuale e il progetto in questione;
b)
la disposizione violata;
c)
la data e la fonte della prima informazione che ha determinato una presunzione d'irregolarità;
d)
le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
e)
eventualmente, se tali pratiche determinano una presunzione di frode;
f)
il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
g)
l'importo del contributo comunitario interessato.
Non sono notificati invece i seguenti casi, salvo se determinano una presunzione di frode:
a)
le irregolarità riguardanti importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee;
b)
un'irregolarità consistente soltanto nella non attuazione, totale o parziale, di un progetto incluso nel programma annuale a causa del fallimento del beneficiario finale;
c)
un'irregolarità segnalata spontaneamente dal beneficiario finale all'autorità responsabile e non ancora scoperta da questa, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
d)
un'irregolarità scoperta e corretta dall'autorità responsabile prima che sia versato al beneficiario finale un contributo pubblico e prima che la spesa in questione sia iscritta in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.
2. A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono in ogni caso informazioni complementari sui seguenti punti:
a)
gli altri Stati membri e paesi terzi eventualmente interessati;
b)
il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità;
c)
le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano i successivi provvedimenti amministrativi o giudiziari;
d)
la data del primo accertamento amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
e)
l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, tranne se questo dato è inutile ai fini della repressione delle irregolarità, tenuto conto del tipo d'irregolarità accertata;
f)
il bilancio totale di previsione e il contributo pubblico approvati per il progetto e la ripartizione del cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;
g)
l'importo del contributo pubblico su cui ha inciso l'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;
h)
se il contributo pubblico non è stato versato né alle persone o altri soggetti di cui alla lettera g), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta;
i)
l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
j)
la natura della spesa irregolare.
3. Se non sono disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, gli Stati membri forniscono i dati mancanti, per quanto possibile, quando presentano alla Commissione le successive relazioni sulle irregolarità.
Storico versioni
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