Art. 28

Comunicazione dei provvedimenti successivi — Casi di non recupero

In vigore dal 5 mar 2008
Comunicazione dei provvedimenti successivi — Casi di non recupero 1.   Gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all', dei procedimenti iniziati in seguito a tutte le irregolarità comunicate e dei cambiamenti di rilievo derivati da questi interventi. Tali informazioni sono riportate nella relazione intermedia e nella relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali conformemente ai modelli di cui agli allegati IV e V. In tale comunicazione sono indicati gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero. 2.   A richiesta dalla Commissione, gli Stati membri forniscono in ogni caso informazioni complementari sui seguenti punti: a) le misure provvisorie adottate dagli Stati membri per salvaguardare il recupero degli importi versati indebitamente; b) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di irrogare sanzioni; c) i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti di recupero; d) i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti penali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, che concludono tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da determinare una presunzione di frode.
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Comunicazione dei provvedimenti successivi — Casi di non recupero (Art. 28 Decisione (UE) 2008/458) — Testo vigente | Portale Normativo