Art. 21
Revisione della descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
In vigore dal 5 mar 2008
Revisione della descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
1. L'autorità responsabile:
a)
nel presentare il progetto di programma annuale comunica se i sistemi di gestione e di controllo abbiano subito modifiche;
b)
notifica alla Commissione ogni modifica sostanziale al più tardi quando questa diventa effettiva;
c)
a richiesta della Commissione presenta una descrizione riveduta se le modifiche sostanziali sono numerose.
2. Per modifica sostanziale s'intende un cambiamento tale da incidere sulla separazione delle funzioni, sull'efficacia dei dispositivi di selezione, aggiudicazione o attribuzione, di controllo e di pagamento e sulla comunicazione con la Commissione. Sono sostanziali, in particolare, le modifiche apportate a una delle autorità designate, ai sistemi contabili e alle procedure di pagamento e di certificazione.
3. La revisione dei sistemi di gestione e di controllo è soggetta alla procedura di cui all'.
Storico versioni
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