Art. 20
Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
In vigore dal 5 mar 2008
Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
1. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all', paragrafo 4 e all', paragrafo 2, dell'atto di base è presentata secondo il modello di cui all'allegato I.
2. L'autorità responsabile convalida la descrizione dei sistemi effettuata da un'autorità delegata. Ogni autorità designata conferma l'esattezza della descrizione dei sistemi di gestione e di controllo che la riguardano. Inoltre, anche l'autorità di audit conferma la completezza della descrizione.
3. Nell'esaminare la descrizione, la Commissione può chiedere chiarimenti e proporre misure per assicurare il rispetto delle disposizioni dell'atto di base. Se necessario, funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono effettuare visite in loco.
4. Se l'autorità responsabile è la stessa per due o più dei quattro Fondi, oppure se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo comuni evidenziandone le eventuali caratteristiche specifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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