Art. 31

Informazione dei potenziali beneficiari finali

In vigore dal 5 mar 2008
Informazione dei potenziali beneficiari finali 1.   L'autorità responsabile provvede a dare ampia diffusione alle indicazioni essenziali relative al programma pluriennale e ai programmi annuali, compresa la pertinente partecipazione finanziaria, e a renderle disponibili a tutti i soggetti interessati. Nondimeno, per motivi di ordine pubblico l'autorità responsabile può decidere di non diffondere le modalità interne di gestione stabilite nel programma pluriennale o nei programmi annuali, né le altre informazioni relative all'attuazione del Fondo. 2.   L'autorità responsabile fornisce ai potenziali beneficiari finali le informazioni relative almeno ai seguenti elementi: a) le condizioni di ammissibilità da soddisfare per poter ottenere il finanziamento nell'ambito del programma annuale; b) la descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento ed i relativi termini temporali; c) i criteri di selezione dei progetti da finanziare; d) i referenti che possono fornire informazioni sui programmi annuali. Inoltre, l'autorità responsabile segnala ai potenziali beneficiari finali la pubblicazione di cui all', paragrafo 2, lettera b).
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Informazione dei potenziali beneficiari finali (Art. 31 Decisione (UE) 2008/458) — Testo vigente | Portale Normativo