Art. 23

Revisione della ripartizione finanziaria nei programmi annuali

In vigore dal 5 mar 2008
Revisione della ripartizione finanziaria nei programmi annuali 1.   Ai fini della revisione del programma annuale approvato dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5, dell'atto di base, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione il progetto riveduto di programma annuale entro il 1o maggio dell'anno successivo all'anno di riferimento. La Commissione esamina e approva nei tempi più brevi il programma riveduto, secondo la procedura di cui all', paragrafo 5, dell'atto di base. 2.   Non comportano la revisione del programma annuale a norma del paragrafo 1 le modifiche della ripartizione finanziaria che non superano il 10 % del contributo totale del Fondo. Tali modifiche sono consentite solo in circostanze dovute a cause estranee alla volontà dell'autorità responsabile. Nella relazione intermedia e/o nella relazione finale sull'attuazione del programma annuale figura un'adeguata spiegazione delle eventuali modifiche.
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Revisione della ripartizione finanziaria nei programmi annuali (Art. 23 Decisione (UE) 2008/458) — Testo vigente | Portale Normativo