Art. 28
Comunicazione dei provvedimenti successivi — Casi di non recupero
In vigore dal 5 mar 2008
Comunicazione dei provvedimenti successivi — Casi di non recupero
1. Gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all', dei procedimenti iniziati in seguito a tutte le irregolarità comunicate e dei cambiamenti di rilievo derivati da questi interventi. Tali informazioni sono riportate nella relazione intermedia e nella relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali conformemente ai modelli di cui agli allegati IV e V.
In tale comunicazione sono indicati gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero.
2. A richiesta dalla Commissione, gli Stati membri forniscono in ogni caso informazioni complementari sui seguenti punti:
a)
le misure provvisorie adottate dagli Stati membri per salvaguardare il recupero degli importi versati indebitamente;
b)
i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di irrogare sanzioni;
c)
i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti di recupero;
d)
i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti penali.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, che concludono tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da determinare una presunzione di frode.
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