Art. 27

Prima notifica — Deroghe

In vigore dal 5 mar 2008
Prima notifica — Deroghe 1.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nella relazione intermedia o nella relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali, tutte le irregolarità oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario, sulla base dei modelli di cui agli allegati IV e V. In tali notifiche sono indicati: a) il Fondo, il programma annuale e il progetto in questione; b) la disposizione violata; c) la data e la fonte della prima informazione che ha determinato una presunzione d'irregolarità; d) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità; e) eventualmente, se tali pratiche determinano una presunzione di frode; f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta; g) l'importo del contributo comunitario interessato. Non sono notificati invece i seguenti casi, salvo se determinano una presunzione di frode: a) le irregolarità riguardanti importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee; b) un'irregolarità consistente soltanto nella non attuazione, totale o parziale, di un progetto incluso nel programma annuale a causa del fallimento del beneficiario finale; c) un'irregolarità segnalata spontaneamente dal beneficiario finale all'autorità responsabile e non ancora scoperta da questa, prima o dopo il versamento del contributo pubblico; d) un'irregolarità scoperta e corretta dall'autorità responsabile prima che sia versato al beneficiario finale un contributo pubblico e prima che la spesa in questione sia iscritta in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione. 2.   A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono in ogni caso informazioni complementari sui seguenti punti: a) gli altri Stati membri e paesi terzi eventualmente interessati; b) il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità; c) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano i successivi provvedimenti amministrativi o giudiziari; d) la data del primo accertamento amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità; e) l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, tranne se questo dato è inutile ai fini della repressione delle irregolarità, tenuto conto del tipo d'irregolarità accertata; f) il bilancio totale di previsione e il contributo pubblico approvati per il progetto e la ripartizione del cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale; g) l'importo del contributo pubblico su cui ha inciso l'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio; h) se il contributo pubblico non è stato versato né alle persone o altri soggetti di cui alla lettera g), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta; i) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero; j) la natura della spesa irregolare. 3.   Se non sono disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, gli Stati membri forniscono i dati mancanti, per quanto possibile, quando presentano alla Commissione le successive relazioni sulle irregolarità.
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Prima notifica — Deroghe (Art. 27 Decisione (UE) 2008/457) — Testo vigente | Portale Normativo