Art. 30
Utilizzo delle informazioni
In vigore dal 5 mar 2008
Utilizzo delle informazioni
1. La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale o operativo comunicate dagli Stati membri a norma della presente decisione per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni e predisporre sistemi di allarme precoce ai fini di una più efficace individuazione dei rischi.
2. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri interessati su come ha utilizzato le informazioni ai sensi del paragrafo 1.
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