Art. 39

Regole di ammissibilità

In vigore dal 5 mar 2008
Regole di ammissibilità 1.   Le regole enunciate nell'allegato XI si applicano per determinare l'ammissibilità delle spese per azioni finanziate nell'ambito dei programmi annuali di cui all', paragrafo 4, dell'atto di base. 2.   Queste regole si applicano al beneficiario finale e, mutatis mutandis, ai partner del progetto. 3.   Gli Stati membri possono applicare regole nazionali più rigorose rispetto a quelle della presente decisione. La Commissione valuta se le regole nazionali vigenti in materia di ammissibilità rispettano tale condizione.
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Regole di ammissibilità (Art. 39 Decisione (UE) 2008/456) — Testo vigente | Portale Normativo