Art. 37
Scambio elettronico di documenti
In vigore dal 5 mar 2008
Scambio elettronico di documenti
Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati, se possibile, per via elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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