Art. 40

Sostegno all’attuazione del regime di transito speciale

In vigore dal 5 mar 2008
Sostegno all’attuazione del regime di transito speciale 1.   Il sostegno all’attuazione del regime di transito speciale di cui all’ dell’atto di base è organizzato nel quadro del programma pluriennale della Repubblica di Lituania e realizzato sulla base dei programmi annuali della Repubblica di Lituania. Al sostegno per l’attuazione del regime di transito speciale si applicano pertanto, mutatis mutandis, le disposizioni relative all’attuazione dei programmi annuali di cui all’atto di base e alla presente decisione. Il Fondo sostiene tutti i costi supplementari che risultano dalle disposizioni specifiche di attuazione dell’acquis relative a tale transito. 2.   Per ciascun programma annuale le risorse da assegnare al sostegno sono stabilite in conformità dell’ dell’atto di base e nei limiti degli stanziamenti di cui all', paragrafo 12, dell'atto di base. 3.   Per quanto riguarda i diritti non riscossi, l’azione decorre dal 1o gennaio dell'anno indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale fino al 31 dicembre di quell’anno. Per quanto riguarda i costi supplementari, l’azione decorre dal 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale: a) al 31 dicembre di quell’anno per gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime speciale di transito; b) al 31 dicembre dell’anno successivo per tutti gli altri costi supplementari. 4.   Le risorse da assegnare al sostegno a titolo di ciascun programma annuale non sono utilizzabile per altre azioni.
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Sostegno all’attuazione del regime di transito speciale (Art. 40 Decisione (UE) 2008/456) — Testo vigente | Portale Normativo