Art. 6
Disposizioni comuni
In vigore dal 20 feb 2008
Disposizioni comuni
1. Alle riunioni del comitato e a quelle dei gruppi tematici possono partecipare rappresentanti della Commissione e delle agenzie della Comunità europea interessati. Il presidente può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del comitato o del gruppo di lavoro tematico.
2. I comitati e i gruppi di lavoro tematici si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti.
3. I comitati adottano un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno tipo adottato dalla Commissione.
4. I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro dei comitati.
5. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nell’ambito delle riunioni dei comitati e dei gruppi di lavoro tematici sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Gli esperti non sono retribuiti per le funzioni esercitate.
Storico versioni
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