Art. 6 · Disposizioni comuni

Art. 6

Disposizioni comuni

In vigore dal 20 feb 2008
Disposizioni comuni 1.   Alle riunioni del comitato e a quelle dei gruppi tematici possono partecipare rappresentanti della Commissione e delle agenzie della Comunità europea interessati. Il presidente può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del comitato o del gruppo di lavoro tematico. 2.   I comitati e i gruppi di lavoro tematici si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. 3.   I comitati adottano un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno tipo adottato dalla Commissione. 4.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro dei comitati. 5.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nell’ambito delle riunioni dei comitati e dei gruppi di lavoro tematici sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Gli esperti non sono retribuiti per le funzioni esercitate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:168:oj#art-6