Art. 5

Comitato di esperti responsabili della valutazione

In vigore dal 20 feb 2008
Comitato di esperti responsabili della valutazione 1.   È istituito il comitato di esperti responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale (in appresso: «il comitato di esperti responsabili della valutazione»). 2.   Il comitato di esperti responsabili della valutazione segue i lavori della rete di esperti responsabili della valutazione di cui all’articolo 67, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto concerne lo scambio di conoscenze e l’introduzione di buone pratiche in materia di valutazione della politica di sviluppo rurale, e in particolare: a) consiglia la Commissione in merito al programma di lavoro annuale della rete di esperti responsabili della valutazione; b) contribuisce a definire e coordinare i lavori tematici di valutazione; c) sorveglia la realizzazione delle valutazioni in corso. Il comitato di esperti responsabili della valutazione informa regolarmente il comitato di coordinamento in merito alle proprie attività. 3.   Il comitato di esperti responsabili della valutazione è composto da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale competente ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.
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Comitato di esperti responsabili della valutazione (Art. 5 Decisione (UE) 2008/168) — Testo vigente | Portale Normativo