Art. 1

Comitato di coordinamento

In vigore dal 20 feb 2008
Comitato di coordinamento 1.   È istituito il comitato di coordinamento della rete europea per lo sviluppo rurale (in appresso: «il comitato di coordinamento»). 2.   Il comitato di coordinamento deve, in particolare: a) assistere la Commissione nella preparazione e nella realizzazione delle attività previste all’articolo 67, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005; b) garantire il coordinamento tra la rete europea per lo sviluppo rurale, le reti rurali nazionali di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le organizzazioni operanti a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale; c) consigliare la Commissione con riguardo al programma di lavoro annuale della rete europea di sviluppo rurale e contribuire a definire e coordinare i lavori tematici svolti dalla rete europea per lo sviluppo rurale; d) proporre alla Commissione, ove del caso, la creazione di gruppi di lavoro tematici. Non rientrano fra i compiti di cui al primo comma le attività di messa in rete della valutazione di cui all’.
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Comitato di coordinamento (Art. 1 Decisione (UE) 2008/168) — Testo vigente | Portale Normativo