Art. 2

Nomina e funzionamento del comitato di coordinamento

In vigore dal 20 feb 2008
Nomina e funzionamento del comitato di coordinamento 1.   Il comitato di coordinamento è composto da 69 membri ripartiti come segue: a) 27 rappresentanti delle autorità nazionali competenti (un rappresentante per Stato membro); b) 27 rappresentanti delle reti rurali nazionali (un rappresentante per Stato membro); c) 12 rappresentanti di organizzazioni che operano a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale; d) 2 rappresentanti del sottocomitato Leader previsto all’; e) un rappresentante di un’organizzazione europea in rappresentanza dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 2.   Le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono scelte dalla Commissione tra i membri del gruppo consultivo «Sviluppo rurale» istituito con decisione 2004/391/CE della Commissione (2), previa consultazione del gruppo medesimo. La Commissione seleziona per ciascuno dei seguenti obiettivi al massimo quattro organizzazioni i cui obiettivi e le cui attività principali corrispondono a tali obiettivi: a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale; b) migliorare l’ambiente e lo spazio rurale; c) migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e diversificare l’economia rurale. Le organizzazioni selezionate designano uno dei propri membri come rappresentante nell’ambito del comitato di coordinamento. 3.   Il comitato di coordinamento è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca il comitato almeno una volta all’anno.
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Nomina e funzionamento del comitato di coordinamento (Art. 2 Decisione (UE) 2008/168) — Testo vigente | Portale Normativo