Art. 4
Autorizzazione e impegno annuali
In vigore dal 21 dic 2007
Autorizzazione e impegno annuali
1. Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.
2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli .
3. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Le autorità competenti informano il richiedente, e la domanda è da considerarsi respinta, quando dal controllo delle domande di cui al paragrafo 1 risulta che non sono rispettate le condizioni di cui agli .
Storico versioni
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