Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 dic 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o meno l’allevamento; b) «particella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione; c) «praticoltura», una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni); d) «colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto», zone coltivate a prato, intercalate da coltivazioni di granturco, prima o dopo il raccolto, nelle quali l’erba, che ha una funzione miglioratrice, viene tagliata e rimossa dai terreni e nei quali il frumento autunnale è seguito da colture miglioratrici e da barbabietole da zucchero o da foraggio; e) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini e equini; f) «trattamento dell’effluente», il processo di separazione fisico-meccanica degli escrementi dei suini in due frazioni, una solida e l’altra chiarificata, realizzato per migliorarne l’applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell’azoto e del fosforo; g) «profilo del suolo», lo strato del suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee; in questo caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.
Storico versioni

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