Art. 1
In vigore dal 21 dic 2007
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dal Belgio, con lettera del 5 ottobre 2007, relativamente alla regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
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