Art. 7

Altre misure

In vigore dal 20 dic 2007
Altre misure 1.   L’applicazione della presente deroga non deve pregiudicare l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale. 2.   A ogni agricoltore che beneficia di una deroga individuale è accordata un’assistenza tecnica attraverso un servizio di consulenza, che provvede alla valutazione dei risultati delle analisi pedologiche, dei piani e dei registri di fertilizzazione. I risultati della valutazione sono trasmessi alle autorità competenti incaricate della verifica del rispetto delle condizioni stabilite agli .
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