Art. 6

Pianificazione dei terreni

In vigore dal 20 dic 2007
Pianificazione dei terreni 1.   Negli allevamenti di bovini, una quota non inferiore al 48 % della superficie cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita a praticoltura. 2.   Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni: a) le superfici prative temporanee sono arate in primavera; b) le superfici prative non possono comprendere leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico; questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.
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Pianificazione dei terreni (Art. 6 Decisione (UE) 2008/96) — Testo vigente | Portale Normativo