Art. 6
Pianificazione dei terreni
In vigore dal 20 dic 2007
Pianificazione dei terreni
1. Negli allevamenti di bovini, una quota non inferiore al 48 % della superficie cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita a praticoltura.
2. Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:
a)
le superfici prative temporanee sono arate in primavera;
b)
le superfici prative non possono comprendere leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico; questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.
Storico versioni
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